Comunque la Costituzione parla di irretroattività solo in
malam partem delle leggi penali (cioè irretroattività delle leggi penali sfavorevoli per il cittadino, invece quelle favorevoli possono essere retroattive), mentre le disposizioni preliminari al codice civile (le cosiddette 'preleggi') all' articolo 11 dicono che la legge (in generale) non dispone che per l' avvenire, essa non ha effetto retroattivo.
Perciò, visto che le leggi non hanno tutte lo stesso rango, sono poste in una certa gerarchia, che è questa:
Costituzione e leggi costituzionali;
legge formale ordinaria ed atti ad essa equiparati (fonti primarie);
regolamenti (fonti secondarie);
consuetudini.
Da questa gerarchia deriva il fatto che la norma di rango inferiore non può derogare o abrogare quella di rango superiore: le preleggi sono fonti primarie, per cui una legge costituzionale o un' altra legge che appartenga alla categoria di fonte primaria possono stabilire la propria retroattività (fatto comunque salvo il controllo della Corte Costituzionale).
....e adesso, visto che non ce ne frega un cazzo di tutto ciò, siete invitati a fare click su "bel discorso"